IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
(Regolamento Comunale - Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 03/03/2008)

ART. 8
NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale deve intendersi, salvo prova contraria, quella dove il soggetto passivo ha stabilito la propria residenza anagrafica.

ART. 9
UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non sia locata. Ai fini di cui sopra il richiedente produrrà una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti l’esistenza delle condizioni previste;
d) abitazione possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero regolarmente iscritti all’A.I.R.E., a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale ai sensi del successivo art.10
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ai sensi del successivo art.11

ART. 10
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera d) del D. Lg s. 446/97, ai fini dell’applicazione dell’imposta, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto (a titolo esemplificativo, sono immobili classificati nelle categorie catastali C/2 - magazzini, locali di deposito - C/6 - stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - e C/7 - tettoie chiuse o aperte), purché durevolmente ed esclusivamente poste al servizio dell’abitazione principale stessa, come specificato agli artt. 817 e 818 del CodiceCivile; non rientrano, pertanto, in tale fattispecie gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività produttive.
2. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenze.
3. Per effetto dell’assimilazione disposta al comma 1 del presente regolamento, l’imposta sulle pertinenze si applica con la stessa aliquota stabilita per l’abitazione principale.
4. L’importo della detrazione di cui all’art. 8 - comma 2 - del D. Lgs. 504/92, determinata dal Comune, viene applicata all’imposta dovuta per l’abitazione principale ed in via residuale alle sue pertinenze.
5. Ad ogni effetto stabilito dalla legge, l’abitazione principale e le pertinenze si considerano unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto di cui al decreto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del valore imponibile.

ART. 11
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO O IN USO GRATUITO A PARENTI

1. Alle unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le pertinenze di cui all’art. 10, concesse in comodato o in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale entro il II° grado, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori (nonni e nipoti) i fratelli e le sorelle, e da questi utilizzate come dimora abituale, attestata da residenza anagrafica e per tutto il periodo di residenza, si applica l’aliquota agevolata adottata per l’abitazione principale nonchè la relativa detrazione di cui all’art. 8 - comma 2 - del D. Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità indicate al successivo art. 14.
2. Per ottenere l’agevolazione tributaria disposta dal comma precedente, il soggetto interessato dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti l’esistenza delle condizioni previste per la concessione dell’agevolazione di cui al comma 1. Tale autocertificazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, al Servizio Tributi del Comune entro il 31 dicembre di ogni anno ed avrà efficacia, oltre che per la frazione dell’anno in cui la dichiarazione è stata presentata ed in cui il diritto all’agevolazione è maturato, anche per gli anni successivi.
3. In caso di contitolarità:
a) l’istanza di cui al comma precedente può essere presentata da uno solo dei contitolari a valere per tutti gli altri comproprietari;
b) L’aliquota ridotta è applicata anche dagli eventuali comproprietari, purché siano rispettate le condizioni suddette.
4. Il venir meno della situazione di diritto e di fatto di cui ai precedenti commi, deve essere tempestivamente comunicata al Comune pena il recupero del tributo dovuto e non versato oltre che l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi previsti dalla normativa vigente.