ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE

Si rende noto alla cittadinanza che, con DECRETO LEGGE N.93 del 27 maggio 2008, è stata ABOLITA l’ICI sull’ABITAZIONE PRINCIPALE e SUGLI IMMOBILI ASSIMILATI ad essa da Regolamento Comunale (Ad es.: USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE FINO AL 2° GRADO e RELATIVE PERTINENZE).

Raccomandiamo pertanto di non procedere ad eventuali versamenti relativi alle predette categorie.

L'abrogazione non riguarda le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1 abitazioni signorili - A8 ville - A9 castelli.

Per qualsiasi delucidazione contattare l’Ufficio Tributi ai numeri 0332/960119 int. 6
e-mail: tributi@comune.varano-borghi.va.it

Si riporta estratto del Decreto 93/2008:

DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
(G.U. del 28 maggio 2008, n. 124)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti di carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto delle famiglie, anche mediante l'adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonché di rilancio e sviluppo economico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

E M A N A
il seguente decreto-legge:


Art. 1 - Esenzione ICI prima casa

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

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per saperne di più....link

Risoluzione n. 12/2008 Ministero dell'Economia e delle Finanze